nozione di familiare per la detrazione interessi su mutui contratti per l'acquisto
dell'abitazione principale
04.11.2001
c.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E
D. A
quale nozione di familiare occorre far riferimento per poter fruire della
detrazione per interessi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione
principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b) del TUIR?
R. Per
l'individuazione dei familiari richiamati dalla lettera b), del comma 1
dell'articolo 13-bis del TUIR, occorre far riferimento alla disposizione
contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 dello stesso TUIR, il quale specifica
che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nell'ipotesi
di separazione legale, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza
di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5
dell'articolo 5. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria
dimora abituale spetterà comunque il beneficio della detrazione, per la quota
di spettanza, nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbiano la
propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli). Ovviamente, tra
i familiari non è ricompreso, in tale ipotesi, l'ex coniuge.