nozione di familiare per la detrazione  interessi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale


04.11.2001

c.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E

 

D. A quale nozione di familiare occorre far riferimento per poter fruire della detrazione per interessi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b) del TUIR?

 

 

R. Per l'individuazione dei familiari richiamati dalla lettera b), del comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR, occorre far riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 dello stesso TUIR, il quale specifica che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

Nell'ipotesi di separazione legale, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5 dell'articolo 5. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetterà comunque il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli). Ovviamente, tra i familiari non è ricompreso, in tale ipotesi, l'ex coniuge.